L. N. 383/2000 - LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
L 383/2000
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 2000)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Finalità e oggetto
della legge)
1. La Repubblica riconosce il
valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle
sue molteplici attività come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia;
favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e
18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e
stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e
le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
3. La presente legge ha,
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà
associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che
rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
(Associazioni di
promozione sociale)
1. Sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e
nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì
associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa
o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
(Atto costitutivo e
statuto)
1. Le associazioni di
promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve
tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono
essere espressamente previsti:
a)
la denominazione;
b)
l'oggetto sociale;
c)
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d)
l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e)
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste;
f)
le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la
previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione
alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g)
i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro
diritti e obblighi;
h)
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i)
le modalità di scioglimento dell'associazione;
l)
l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini
di utilità sociale.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di
promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati;
c)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di
promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione
della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere
b), c), d), e),
nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g),
della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate
alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di
cui all'articolo 22.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di
promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere
donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con
l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al
conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo
statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi
del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle
trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e
2660 del codice civile.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di
promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in
giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la
rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale
i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio
dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono
rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per
conto dell'associazione.
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL'ASSOCIAZIONISMO
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è
istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini
dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta
del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane
e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che
svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti
province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro
nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il
diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati,
mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei
registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente,
registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi
tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o
provinciale.
(Disciplina del
procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e
provinciali)
1. Il Ministro per la
solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che
disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere
nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la
periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito
regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè
la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel
rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni
e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al
comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono
prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono
stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato,
l'iscrizione si intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
(Atti soggetti ad
iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui
all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la
sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere
iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di
scioglimento.
(Ricorsi avverso i
provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di
associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà
sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante
dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si
tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito
delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della
giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere
vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di
rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il
quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Osservatorio nazionale e
osservatori regionali dell'associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e
composizione dell'Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è
istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito
denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la
solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti
delle associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi
indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al
comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un
vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle
associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce
al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento
dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni
per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di
segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali.
(Funzionamento e
attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi
compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli
affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e
i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari
sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a)
assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
nell'aggiornamento del registro nazionale;
b)
promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e
all'estero;
c)
pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea,
nazionale e regionale sull'associazionismo;
d)
sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di
informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla
presente legge;
e)
pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione
di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza
dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione
civile e sociale;
f)
approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari
emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate;
g)
promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le
associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le
associazioni straniere;
h)
organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale
sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali
e le associazioni interessate;
i)
esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e
trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei
propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari
sociali.
5. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a
decorrere dal 2001.
(Fondo per
l'associazionismo)
1. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d)
e f)
del comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del
Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il
2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere
dal 2002.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono
osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità
di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui
all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300
milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di
cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
(Collaborazione
dell'ISTAT)
1. L'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata
assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello
nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli
osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal
2001.
(Rapporti con
l'Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L'Osservatorio svolge la
sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n.
266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e
l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta
congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro
per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
(Partecipazione alla
composizione del CNEL)
1. L'Osservatorio e
l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra
le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L'alinea del comma 1
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito
dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle
categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente,
secondo la seguente ripartizione:».
3. All'articolo 2, comma 1,
della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il
seguente:
«1-bis)
dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All'articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a
decorrere dal 2001.
PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli
associati)
1. Le associazioni di
promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono,
inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri associati.
(Flessibilità
nell'orario di lavoro)
1. Per poter espletare le
attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui
all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore
dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli
associati.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e
lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
(Imposta sugli
intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi
corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono
alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere
dal 2002.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle
detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter)
è aggiunta la seguente:
«i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla
detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed
i-bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e
i-quater)»;
b)
all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo
la lettera c-septies)
è aggiunta la seguente:
«c-octies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3
milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a
favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
c)
all'articolo 110-bis,
comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed
i-bis)
del comma 1 dell'articolo 13-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)
del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis».
d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;
e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere
dal 2002.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono
deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le
associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in
situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni.
(Accesso al credito
agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro
consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle
convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione
di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle
associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi
prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis
del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2
sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di
cui alla lettera c)
del secondo comma
dell'articolo 2777 del codice civile.
(Messaggi di utilità
sociale)
1. Ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei
ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti
dall'Osservatorio.
2. All'articolo 6, primo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
(Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di
promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1
sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti
al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di
promozione sociale.
(Tutela degli interessi
sociali e collettivi)
1. Le associazioni di
promozione sociale sono legittimate:
a)
a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi
promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b)
ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall'associazione;
c)
a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di
promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei
procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
(Accesso al Fondo
sociale europeo)
1. Il Governo, d'intesa con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove
ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai
finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in
collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per
facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i
prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto
forma di sovvenzioni globali.
(Norme regionali e delle
province autonome)
1. Le leggi regionali e le
leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di
promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e
di iniziativa.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di
cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo
statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività
stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè
le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di
promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono
assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli
infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività
stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa
di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli
oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata
la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al
presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Strutture e
autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali,
con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per
l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per
manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di
promozione sociale, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee
alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e
parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991,
n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi
cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto
alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali.
3. Le associazioni di
promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività
turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le
associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la
normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le
proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo
di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
(Strutture per lo
svolgimento delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed
immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali,
alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1,
della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b),
è inserita la seguente:
«b-bis)
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali;».
3. All'articolo 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza
fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000.
4. La sede delle associazioni
di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative
attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97
del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5.
Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di
recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di
sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da
utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle
relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire
10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno
2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per
l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per
l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.