FIGURA GIURIDICA E MODALITA' COSTITUTIVE DI UN'ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Figura Giuridica dell'
Associazione senza scopo di lucro
L’Associazione nasce per volontà di un gruppo di cittadini
(organizzazione collettiva) che si uniscono tra di loro per il
perseguimento di uno scopo ideale o comunque di natura non economica
(assenza di scopo di lucro). Tale tipo di associazione assume la
figura giuridica di Associazione non riconosciuta
definita come organizzazione stabile di persone per il perseguimento
di uno scopo non lucrativo, priva di riconoscimento di personalità
giuridica, non soggetto quindi alla tutela, patrocinio e controllo
dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla
volontà degli associati.
Nonostante ciò l' ordinamento giuridico riconosce, tutela e
disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione che nel
Codice Civile.
La Costituzione Italiana riconosce e tutela l'associazionismo
attraverso gli articoli 2, 9 e 18:
l'art. 2 riconosce che l'individuo forma la propria
personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali;
l'art.. 9 riconosce il diritto alla cultura e alla formazione
personale dell'individuo;
l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi. L'ordinamento
giuridico lo disciplina attraverso gli art. 36,37 e 38 del Codice
Civile:
l'art. 36 Ordinamento: l'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati
dagli accordi tra gli associati.
Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro
ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la
direzione;
l'art. 37 Fondo Comune: i contributi degli associati ed i beni
acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la
divisione del fondo, né pretendere la quota in caso di recesso;
l'art. 38 Obbligazioni: per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l'Associazione, i
terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
Quindi l'Associazione non riconosciuta pur essendo dotata di
personalità giuridica costituisce un soggetto distinto dagli
associati, ha un proprio patrimonio (fondo comune), ha una propria
autonomia negoziale, ha una capacità processuale distinta dalle
persone degli associati però gli atti compiuti dagli
amministratori sono impugnabili all'Associazione in base al rapporto
di rappresentanza organica .
Infatti l'Associazione esprime la propria volontà attraverso i
propri organi interni (assemblea, consiglio direttivo, presidente).
La volontà di questa è portata di fronte a terzi dagli organi che
agiscono come rappresentanti in nome e per conto ed il presidente ne
costituisce il rappresentante legale.
E' inoltre opportuno segnalare come nonostante l'ampia autonomia
lasciata alle associazioni non riconosciute dall'art. 36 del Codice
Civile si è ormai affermato in questi ultimi tempi il principio
della rilevanza per lo Stato di tutte le Associazioni.
Ciò significa che anche per le nostre associazioni (di tipo non
riconosciuto) si applicano le norme previste per quelle riconosciute,
nella specie art. 20/21 del Codice Civile e pertanto gli accordi
degli associati possono derogare solo a quelle norme che non abbiano
carattere imperativo.
Un esempio illuminante può essere dato da una sentenza della
Cassazione del 1985, che chiarisce come uno degli elementi essenziali
dai quali un'associazione non può prescindere è quello
dell'assemblea come organo deliberante formato da tutti gli
associati.
La costituzione di una associazione.
Un gruppo di cittadini si unisce in un "comitato promotore"
ed esprime la volontà di costituire un'associazione con un programma
ed una finalità comune. Costoro convocano un'assemblea dove viene
decisa la costituzione dell'associazione, ne precisano gli scopi che
verranno poi fissati nello statuto, approvano l'atto costitutivo e
procedono all'elezione delle cariche sociali.
Questo è certamente il modo più comune per costituire una
Associazione mentre un altro modo può essere anche quello di un
costituirsi progressivo mediante successive adesioni. I promotori
cioè stabilito lo scopo dell'Associazione ottengono successive
adesioni.
Atto costitutivo.
L'atto costitutivo e lo statuto (di solito in un unico documento)
otterranno una data ed un numero di registrazione e questa operazione
permetterà di accedere al Codice Fiscale (importantissimo se non
essenziale per ottenere il giusto credito presso le istituzioni
pubbliche e private) ed alla partita IVA (necessaria solo se
l’associazione desidera avviare qualche impresa che comporti
introiti diversi dalle quote sociali quali ad esempio le
sponsorizzazioni) che a loro volta si richiedono con un modulo (il
ministeriale AA5) predisposto dal Ministero delle Finanze Anagrafe
Tributaria all'ufficio delle imposte di competenza.
Questa è l'unica possibilità perché l'associazione possa avere
piena validità giuridica sia nei confronti dei soci che di terzi.
La seconda strada è quella di depositare la stessa documentazione
presso gli atti pubblici delle Repubblica Italiana attraverso un atto
notarile (che costerà, a seconda del notaio, parecchi euro e che
obbligherà la presenza di fronte al notaio di tutti i componenti il
Comitato Promotore).
Alla luce di quanto sopra è certo che l'obiezione più ovvia sarà:
ma chi ce lo fa fare di immergersi in tutti questi....problemi? Non
sarebbe meglio riunire un gruppo di persone che si organizzino di
fatto, sopperendo alle spese necessarie e ottenendo le stesse
finalità di un’associazione regolarmente costitutita.
Ecco alcune ragioni:
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Così facendo non si eludono comunque le responsabilità gestionali di quell’insieme di persone che comunque agiscono per la comunità;
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Non si potrà ottenere un contratto, regolare o comunque un accordo con i terzi, con i quali l’associazione si relaziona;
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Il fatto di darsi un atto costitutivo ed uno statuto, permette di determinare a priori i criteri di ammissione di nuovi soci, senza affrontare ulteriori problematiche inerenti all’eventuale incompatibilità di un aspirante socio con le finalità sociali;
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di fronte ai terzi, quell'insieme di persone che agiscono per l’associazione non possono far valere alcuna regola che non risulti dallo statuto che disciplina la vita dell’associazione.
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Non ci si potrà difendere da cacciatori, ecologisti, verdi, sindaci in vena di curare solo i propri interessi,
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Difficilmente un terzo (secondo l’ordinaria diligenza) accetterà di stipulare un contratto o qualsiasi altro atto con un fantomatico gruppo di persone e comunque occorrerà sempre un referente che si obblighi in prima persona;
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Non si potrà svolgere alcuna attività propedeutica seria presso scuole od istituti, ammesso che nello scopo rientrino attività del genere;
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Non si potranno conoscere, di prima mano, le novità e le leggi relative all’attività svolta dall’associazione;
9. Non si potrà fruire degli eventuali vantaggi che una
Associazione regolarmente costituita potrebbe ottenere dalle autorità
locali o dalla Federazione alla quale questo associazione sia
iscritta.
Insomma si deve ritenere che sia una buona tutela organizzarsi
secondo regole generali in linea con la Costituzione ed il Codice
Civile oltre che con il buon senso.