LEGGE N. 266/1991 - LEGGE SUL VOLONTARIATO
LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO
(Legge
11 agosto 1991, n. 266)
1 - Finalità e oggetto della legge
1.
La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2.
La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
2 - Attività di volontariato
1.
Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
3 - Organizzazioni di volontariato
1.
E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui
all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
2.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il
limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della
struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse
svolta.
5.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1.
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
5 - Risorse economiche
1.
Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per
il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:
a)
contributi degli aderenti;
b)
contributi di privati;
c)
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d)
contributi di organismi internazionali;
e)
donazioni e lasciti testamentari;
f)
rimborsi derivanti da convenzioni;
g)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2.
Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della
propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786
del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I
beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli
2659 e 2660 del codice civile.
4.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le
disposizioni del codice civile.
6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni
e dalle province autonome.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2.
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto
o degli accordi degli aderenti.
4.
Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le
province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6.
Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7.
Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
7.
Convenzioni.
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità
operativa.
2.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le
attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti
e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché
le modalità di rimborso delle spese.
3.
La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
8.
Agevolazioni fiscali.
1.
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e
quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2.
Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. [Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.]
3. [Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.]
4. I
proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi
al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono
fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali (2/a).
9 - Valutazione dell'imponibile
1.
Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598 , come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 .
10 - Norme regionali e delle province autonome
1.
Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di
organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo
sviluppo.
2.
In particolare, disciplinano:
a)
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b)
le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
c) i
requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in
relazione ai diversi settori di intervento;
d)
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
e)
le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato;
f)
la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle
regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di
diretto intervento delle organizzazioni stesse.
11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1.
Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2.
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle organizzazioni.
12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi
messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a)
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b)
promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c)
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d)
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e
per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
e)
offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g)
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h)
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attività di volontariato;
i)
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati (5/a).
2.
E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1 (5/b).
13
- Limiti di applicabilità.
1.
E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento
alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 .
14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1.
Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui
al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.
2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato".
3.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
15 - Fondi speciali presso le regioni
1.
Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri statuti che una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni.3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni.3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
16 - Norme transitorie e finali
1.
Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad
emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti
nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato,
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di
lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2.
[Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata
alla voce Impiegati civili dello Stato.]