LEGGE N. 381/1991 "DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI"
LEGGE
381/91 “ DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI”
1.
Definizione
1.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
a)
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b)
lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
2.
Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
3.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".
2.
Soci volontari
1.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle
cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari
che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I
soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei
soci. Il loro numero non può superare la metà del numero
complessivo dei soci.
3.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme
di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione
delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della
retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle
prestazioni relative.
4.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri
stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5.
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con
amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono
essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto
ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle
disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione
per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
3.
Obblighi e divieti
1.
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni.
2.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di
cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo
13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1,
lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3.
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una
volta all'anno.
4.
Persone svantaggiate
1.
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis,
47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla
legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2.
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il
trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente
con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
La condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto
salvo il diritto alla riservatezza.
3.
Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
5.
Convenzioni
1.
Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni
con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1.
2.
Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le
cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1.
6.
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577
1.
Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Se
l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve
essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla
regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
b)
all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per
le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono
disposti previo parere dell'organo competente in materia di
cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede
legale".
c)
al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Sezione
cooperazione sociale".
d)
all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre
che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative
sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce
l'attività da esse svolta".
7.
Regime tributario
1.
Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2.
Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di
contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili
destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3.
Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente numero:
"41
bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o
ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"
(1)
(1)
così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85
8.
Consorzi
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi
costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata
in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
9.
Normativa regionale
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni emanano le norme di attuazione.
A
tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e
determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale
e di sviluppo della occupazione.
2.
Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le
cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme
contrattuali vigenti.
3.
Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno
e allo sviluppo della cooperazione sociale.
Gli
oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
10.
Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di assistenza e di consulenza
1.
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815. 11. Partecipazione delle persone giuridiche. -
1.
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
12.
Disciplina transitoria
1.
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore
della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data
alle disposizioni in essa previste.
2.
Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle
norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile,
essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea
ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.